giovedì 18 ottobre 2012

18 Ottobre - Giornata europea contro la tratta di esseri umani

Oggi è la giornata europea contro la tratta di esseri umani: cosa è la tratta (trafficking)? Quale tutele per chi ne è vittima? Quali sono le Convenzioni che si occupano di questo?

La definizione migliore di tratta di esseri umani è definita dalla convezione sulla lotta contro la tratta degli esseri umani del Consiglio d'Europa del 2005 che recita all'art. 4:

L'espressione "tratta di esseri umani" indica il reclutamento, il trasporto, il trasferimento, l'alloggio o l'accoglienza di persone, con la minaccia dell'uso o con l'uso della forza o di altre forme di coercizione, con il rapimento, con la frode, con l'inganno, con l'abuso di autorità o della condizione di vulnerabilità o con l'offerta o l'accettazione di pagamenti o vantaggi per ottenere il consenso di una persona che ha autorità su un'altra, a fini di sfruttamento. Lo sfruttamento comprende, come minimo, lo sfruttamento della prostituzione altrui o altre forme di sfruttamento sessuale, il lavoro o i servizi forzati, la schiavitù o pratiche simili alla schiavitù, la servitù o l'espianto di organi

Nel suo ultimo rapporto annuale, pubblicato recentemente, l’organo anti-tratta del Consiglio d’Europa, il GRETA (Gruppo di esperti sulla lotta contro la tratta degli esseri umani), esorta tutti i paesi del continente a intensificare la lotta per contrastare questo fenomeno.

E', quindi, una forma di schiavitù: già nella Dichiarazione Universale dei Diritti Umani si vieta, all'art. 4 la tratta di schiavi:

Nessun individuo potrà essere tenuto in stato di schiavitù o di servitù; la schiavitù e la tratta degli schiavi saranno proibite sotto qualsiasi forma.
La schiavitù è stata una delle prime piaghe dell'umanità ad essere abolite (si veda questa spiegazione molto accurata del prof. Papisca) e, tuttavia, oggi assume nuove forme e nuove finalità.

La stessa Unione Europea si è attivata negli ultimi anni per combattere contro questa piaga che, nascosta, si sviluppa ogni giorno sotto i nostri occhi: la Carta dei diritti Fondamentali dell'Unione Europea recita, all'art. 5:


1. Nessuno può essere tenuto in condizioni di schiavitù o di servitù.
2. Nessuno può essere costretto a compiere un lavoro forzato o obbligatorio.
3. È proibita la tratta degli esseri umani.
L'Unione è attiva con i progetti ISEC, DAPHNE II, col lavoro dell'EIDHR, il tema Migrazione e Asilo; con la comunicazione COM/2012/028, l'Unione rafforza i suoi progetti e li rilancia, cercando una maniera più efficiente di utilizzare le risorse:


La responsabilità del contrasto della tratta degli esseri umani spetta principalmente agli Stati membri. Lo scopo della presente comunicazione è illustrare in che modo la Commissione europea intende sostenere gli Stati membri in questo compito. La sentenza Rantsev vs Cipro e Russia costituisce un riferimento decisivo in materia di diritti dell’uomo prevedendo chiaramente che gli Stati membri sono tenuti ad adottare le misure necessarie per affrontare i diversi aspetti della tratta di esseri umani, quali il reclutamento, la fase investigativa, l’azione penale, la protezione dei diritti dell’uomo e l’assistenza alle vittime. Qualora vengano a conoscenza di un caso di tratta di esseri umani, o che una persona è esposta al rischio di cadere vittima di tale reato, le autorità sono obbligate ad intervenire in modo adeguato.
E nel nostro Paese? La lotta alla tratta è sancita dalla legge n. 228 dell'8 Agosto 2003 che non ha un occhio solo nei confronti dell'aspetto repressivo del problema, ma tiene in considerazione anche l'aspetto preventico e quello sociale: nella legge anti tratta vi è l'Art. 14 che recita:

1. Al fine di rafforzare l'efficacia dell'azione di prevenzione nei confronti dei reati di riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù e dei reati legati al traffico di persone, il Ministro degli affari esteri definisce le politiche di cooperazione nei confronti dei Paesi interessati dai predetti reati tenendo conto della collaborazione da essi prestata e dell'attenzione riservata dai medesimi alle problematiche della tutela dei diritti umani e provvede ad organizzare, d'intesa con il Ministro per le pari opportunità, incontri internazionali e campagne di informazione anche all'interno dei Paesi di prevalente provenienza delle vittime del traffico di persone. In vista della medesima finalità i Ministri dell'interno, per le pari opportunità, della giustizia e del lavoro e delle politiche sociali provvedono ad organizzare, ove necessario, corsi di addestramento del personale, nonché ogni altra utile iniziativa.
2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.
Secondo l'art. 13 della stessa legge che recita:

1. Fuori dei casi previsti dall'articolo 16-bis del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, e successive modificazioni, per le vittime dei reati previsti dagli articoli 600 e 601 del codice penale, come sostituiti, rispettivamente, dagli articoli 1 e 2 della presente legge, è istituito, nei limiti delle risorse di cui al comma 3, uno speciale programma di assistenza che garantisce, in via transitoria, adeguate condizioni di alloggio, di vitto e di assistenza sanitaria. Il programma è definito con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per le pari opportunità di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro della giustizia.
All'interno di questa ottica è stato creato il numero Verde Antitratta 800 290 290, fondamentale come primo approccio di intervento e centro di smistamento delle richieste di aiuto che si sviluppa in varie fasi (Qui gli step di intervento previsti dal Comune di Venezia, ad esempio).

La 228/2003 fa il paio con l'art. 18 del D.Lgs 286/98 e il D.L. 300/06 che prevede percorsi di protezione sociale per le vittime.
Si dirà: abbiamo un ottimo sistema di protezione in Italia! E' vero ma... nella legge Legge n°94/09, art.1c16 si è inserito nel nostro ordinamento il famoso "reato di immigrazione clandestina" che mette le forze dell'ordine davanti ad un dilemma: quando trovano un/una immigrato/a clandestino/a arrestarlo o vedere se, essendo vittima di tratta, bisogna attivare le tutele di cui sopra?

Molte città italiane oggi sono attive sulla sensibilizzazione a questi temi, vorrei citare Venezia e il tandem Genova/Torino.

Concludo con le parole del Segretario generale del CoE Thorbjørn Jagland:

Si tratta di una vera e propria tragedia europea. Ecco perché è una priorità per il Consiglio d'Europa. Il rapporto del Greta ci rivela che uomini, donne e bambini sono vittime di abusi sessuali o sfruttamento di lavoro forzato, sono costretti a commettere o partecipare ad atti delittuosi. Il numero delle vittime è ancora molto approssimativo. Sappiamo, però, che non ricevono l'assistenza necessaria. Inoltre; gli inquirenti incontrano tante difficoltà a rinviare a giudizio i trafficanti. Per di più le pene sono ancora leggere rispetto all'atrocità del crimine.

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